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185837
IDG901503413
90.15.03413 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrante Umberto
L' applicazione della pena su richiesta delle parti dinanzi allaCorte costituzionale
Nota a ord. Pret. Nardo' 14 dicembre 198 9
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 840-851
D62; D68
L' ordinanza del Pretore di Nardo' denunzia per sospetto di incostituzionalita' l' art. 248 d.l. 28 luglio 1989, n. 272 in relazione agli artt. 3, 101, 102 Cost. sulla considerazione che la norma, estendendo il c.d. patteggiamento anche a procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria, attua la stessa disciplina per situazioni diverse ed, inoltre, obbliga un giudice, che dovrebbe decidere secondo le norme anteriormente vigenti, a decidere sulla base di atti diversi da quelli previsti dal nuovo codice; l' A. rileva che eguale trattamento di situazioni diseguali non significa necessariamente violazione del principio di eguaglianza e che la normativa di cui all' art. 444 c.p.p., inserito tra le norme anteriormente vigenti, regola, nell' ambito dell' istituto, anche i poteri del giudice. L' ordinanza, inoltre, denunzia per sospetto di incostituzionalita' gli art. 444 e 445 c.p.p. per contrasto: a) con l' art. 27 Cost. perche' la pena, come irrogata, non puo' tendere alla rieducazione del condannato; b) con gli artt. 101 comma 2, 102 comma 1, 24, 25 Cost. perche', con l' applicazione della pena su richiesta delle parti, resta affievolito il potere del giudice con devoluzione al P.M. ed allo stesso imputato che, peraltro, resterebbe menomato nel suo diritto alla difesa; c) con l' art. 111 Cost. per la riduzione apportata alla motivazione della sentenza conclusiva del giudizio speciale. L' A. sottolinea l' opinabilita' delle tesi sostenute e, pur rilevando la necessita' di un intervento chiarificatore, esprime l' opinione che l' ordinanza resta agganciata ad un particolare ruolo del giudice penale, ruolo che non e' il solo ipotizzabile sulle base delle norme costituzionali
art. 444 c.p.p. art. 445 c.p.p.



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