| L' ordinanza del Pretore di Nardo' denunzia per sospetto di
incostituzionalita' l' art. 248 d.l. 28 luglio 1989, n. 272 in
relazione agli artt. 3, 101, 102 Cost. sulla considerazione che la
norma, estendendo il c.d. patteggiamento anche a procedimenti in
corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria, attua
la stessa disciplina per situazioni diverse ed, inoltre, obbliga un
giudice, che dovrebbe decidere secondo le norme anteriormente
vigenti, a decidere sulla base di atti diversi da quelli previsti dal
nuovo codice; l' A. rileva che eguale trattamento di situazioni
diseguali non significa necessariamente violazione del principio di
eguaglianza e che la normativa di cui all' art. 444 c.p.p., inserito
tra le norme anteriormente vigenti, regola, nell' ambito dell'
istituto, anche i poteri del giudice. L' ordinanza, inoltre, denunzia
per sospetto di incostituzionalita' gli art. 444 e 445 c.p.p. per
contrasto: a) con l' art. 27 Cost. perche' la pena, come irrogata,
non puo' tendere alla rieducazione del condannato; b) con gli artt.
101 comma 2, 102 comma 1, 24, 25 Cost. perche', con l' applicazione
della pena su richiesta delle parti, resta affievolito il potere del
giudice con devoluzione al P.M. ed allo stesso imputato che,
peraltro, resterebbe menomato nel suo diritto alla difesa; c) con l'
art. 111 Cost. per la riduzione apportata alla motivazione della
sentenza conclusiva del giudizio speciale. L' A. sottolinea l'
opinabilita' delle tesi sostenute e, pur rilevando la necessita' di
un intervento chiarificatore, esprime l' opinione che l' ordinanza
resta agganciata ad un particolare ruolo del giudice penale, ruolo
che non e' il solo ipotizzabile sulle base delle norme costituzionali
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