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185839
IDG901503415
90.15.03415 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Biffa Massimo
L' ingente quantita' di sostanze stupefacenti
Nota a Trib. Roma 22 gennaio 1988
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 867-872
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414; D503
L' A. si sofferma sui limiti di applicabilita' della circostanza aggravante inerente al "quantitativo ingente" di sostanze stupefacenti ex art. 74 l. 685/1975. In tale prospettiva, l' A. osserva che l' espressione "ingente quantita'" di sostanze stupefacenti si pone su di un piano antitetico rispetto all' espressione "modica quantita'" usata dal legislatore sia per la sussistenza,nei confronti del consumatore, della causa di non punibilita' della detenzione per uso personale non terapeutico (art. 80 l. cit.), sia per punire meno severamente il piccolo spacciatore (art. 72 l. cit.). Cio' posto, secondo l' A., con l' aggravamento della pena dalla meta' a due terzi se il fatto riguarda "quantita' ingenti", il legislatore ha inteso colpire il grande traffico di droga, sia nazionale che internazionale, e a tal fine, attraverso il meccanismo di una maggiore gravita' della pena applicabile, ha voluto impedire la concentrazione di "ingenti quantitativi" di sostanze stupefacenti che al detto traffico sono strumentalmente collegate. Infine l' A. rileva che tra i due estremi citati delle possibili quantificazioni della detenzione di sostanze stupefacenti, c' e' la previsione dell' art. 71 l. cit., applicabile nei confronti di "trafficanti" di droga di quantitativi non modici e di quantitativi obiettivamente notevoli, ma non tali da far pensare all' enormita' richiesta per l' integrazione della fattispecie aggravante di cui all' art. 74 l. cit.
l. 22 dicembre 1975, n. 685



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