| Il giudizio abbreviato (art. 438 ss. c.p.p.), riconducibile all'
esperienza del "summary trial" dei Paesi di common law, e' l' unico
rito speciale assolutamente nuovo. Esso e' caratterizzato da un
giudizio di merito allo stato degli atti e, pertanto, prescinde da
ogni ulteriore attivita' istruttoria, essendo sufficiente quella
svolta nell' udienza preliminare. Il giudizio abbreviato costituisce
un tipico strumento deflattivo del dibattimento e la sua originalita'
si manifesta anche nei limiti all' appello e per l' imputato e per il
P.M. e nelle decisioni in camera di consiglio, previste in via
generale dall' art. 599 c.p.p. I presupposti del giudizio de quo sono
dati da una sequela ternaria: richiesta dell' imputato; consenso del
P.M.; ordinanza del Giudice delle indagini preliminari con cui viene
disposto il giudizio. L' istanza di giudizio abbreviato, con il
relativo consenso del P.M., puo' essere formulata, anche prima della
data fissata per l' udienza preliminare, oppure nel corso dell'
udienza medesima, purche' non siano state ancora formulate le
conclusioni dal P.M. e dai difensori. In caso di condanna, la pena
determinata in concreto dal giudice e' diminuita di un terzo (art.
442 comma 2 c.p.p.). Il giudizio abbreviato e' consentito per tutti i
reati e, pertanto, "alla pena dell' ergastolo e' sostituita quella
della reclusione di anni 30" (art. 442, comma 2 c.p.p.). La sentenza
di assoluzione nel giudizio abbreviato ha efficacia di giudicato per
la parte civile solo se questa ha accettato il rito abbreviato; la
costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell'
ordinanza, equivale ad accettazione del rito abbreviato per una sorta
di tacito consenso. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 66/1990,
ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 247, commi 1, 2 e 3 delle
norme di attuazione, nella parte in cui non prevede che il giudice,
in caso di ingiustificato dissenso del P.M., a dibattimento concluso,
non possa valutare le ragioni di tale dissenso ed applicare, una
volta ritenuto ingiustificato il dissenso, la riduzione di pena
prefigurata dall' art. 442 comma 2 c.p.p.
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