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185846
IDG901503422
90.15.03422 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Verrina Gabriele
Il giudizio abbreviato
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 919-923
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D68
Il giudizio abbreviato (art. 438 ss. c.p.p.), riconducibile all' esperienza del "summary trial" dei Paesi di common law, e' l' unico rito speciale assolutamente nuovo. Esso e' caratterizzato da un giudizio di merito allo stato degli atti e, pertanto, prescinde da ogni ulteriore attivita' istruttoria, essendo sufficiente quella svolta nell' udienza preliminare. Il giudizio abbreviato costituisce un tipico strumento deflattivo del dibattimento e la sua originalita' si manifesta anche nei limiti all' appello e per l' imputato e per il P.M. e nelle decisioni in camera di consiglio, previste in via generale dall' art. 599 c.p.p. I presupposti del giudizio de quo sono dati da una sequela ternaria: richiesta dell' imputato; consenso del P.M.; ordinanza del Giudice delle indagini preliminari con cui viene disposto il giudizio. L' istanza di giudizio abbreviato, con il relativo consenso del P.M., puo' essere formulata, anche prima della data fissata per l' udienza preliminare, oppure nel corso dell' udienza medesima, purche' non siano state ancora formulate le conclusioni dal P.M. e dai difensori. In caso di condanna, la pena determinata in concreto dal giudice e' diminuita di un terzo (art. 442 comma 2 c.p.p.). Il giudizio abbreviato e' consentito per tutti i reati e, pertanto, "alla pena dell' ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni 30" (art. 442, comma 2 c.p.p.). La sentenza di assoluzione nel giudizio abbreviato ha efficacia di giudicato per la parte civile solo se questa ha accettato il rito abbreviato; la costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell' ordinanza, equivale ad accettazione del rito abbreviato per una sorta di tacito consenso. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 66/1990, ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 247, commi 1, 2 e 3 delle norme di attuazione, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di ingiustificato dissenso del P.M., a dibattimento concluso, non possa valutare le ragioni di tale dissenso ed applicare, una volta ritenuto ingiustificato il dissenso, la riduzione di pena prefigurata dall' art. 442 comma 2 c.p.p.
art. 438 c.p.p. art. 442 c.p.p. art. 247 disp. att. c.p.p. C. Cost. 8 febbraio 1990, n. 66



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