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185935
IDG900603511
90.06.03511 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Condizioni per il diritto di ripresa nei contratti agrari
Osservazione a Cass. sez. III civ. 14 luglio 1989, n. 3300
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 11, pt. 1, pag. 2271-2273
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914
La sentenza riguarda le condizioni necessarie perche' l' equiparato possa esercitare validamente il diritto di ripresa. Quando non sia richiesta l' attivita' di programmazione o di organizzazione, che puo' favorire l' equiparato laureato, a motivo della modesta estensione del fondo e del tipo di coltura, l' equiparato deve avere nella propria famiglia la disponibilita' di un' unita' attiva coltivatrice diretta di eta' inferiore a 55 anni. L' A. incentra la nota critica, con richiami giurisprudenziali e dottrinali, sull' interpretazione dell' art. 42 l. 203/1982.
art. 7 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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