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185962
IDG900603538
90.06.03538 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Baratta Roberto
Coordinamento delle norme relative al procedimento di exequatur contenute nella Convenzione di Bruxelles con quelle attinenti all' ordinario procedimento di delibazione
Nota a Cass. sez. I civ. 23 maggio 1989, n. 2452
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 12, pt. 1, pag. 2603-2605
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D445
Una delle questioni non risolte dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale riguarda il modo in cui le norme relative al procedimento di exequatur devono coordinarsi con quelle concernenti i procedimenti di delibazione di diritto comune previsti da taluni degli Stati contraenti. La sentenza annotata affronta una questione del genere, dovendo la Corte stabilire, tra l' altro, se la domanda di delibazione proposta dalla parte interessata dinnanzi al giudice italiano ai sensi degli art. 796 ss. c.p.c., anziche' mediante l' istanza di cui agli artt. 31 ss. della Convenzione, implicasse che l' exequatur dovesse pronunciarsi solo in presenza di tutte le condizioni fissate dall' art. 979 c.p.c. La Suprema Corte, correttamente secondo l' A., ha risposto in senso negativo, sostenendo che in tale ipotesi dev' essere comunque assicurata l' applicazione della Convenzione di Bruxelles.
l. 21 giugno 1971, n. 804 art. 796 c.p.c. Conv. Bruxelles 27 settembre 1968 (competenza giurisdizionale)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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