| 185978 | |
| IDG900603554 | |
| 90.06.03554 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Venditti Lucia
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| Impossibilita' sopravvenuta, integrazione salariale e trattamento
retributivo degli impiegati
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| Nota a Pret. Pozzuoli 20 luglio 1988
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| Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 12, pt. 1, pag. 2766-2776
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7044; D7440
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| La decisione va ricondotta nel novero delle pronunce rese in tema di
interpretazione delle clausole dei contratti collettivi che,
rinviando espressamente agli accordi interconfederali del 30 marzo
1946 per il Centro-Sud (recepiti nel d.p.r. 28 luglio 1960, nn. 1097
e 1098), garantiscono agli impiegati l' intera retribuzione nei casi
di sospensione o riduzione dell' orario di lavoro disposte dall'
azienda o dalle competenti autorita'. A questa categoria di
disposizioni contrattuali appartiene, infatti, l' art. 4 sez. A del
contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 aprile 1983 per i
dipendenti delle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale,
qui dedotto in giudizio dagli impiegati a fondamento del preteso
diritto alla retribuzione per il periodo di sospensione del lavoro
dovuto all' interruzione nell' erogazione di energia elettrica allo
stabilimento. L' A. sottolinea l' affermazione secondo la quale l'
obbligo di retribuire gli impiegati, prima ancora che nella
disposizione contrattuale invocata, trova la propria fonte nel
diritto comune delle obbligazioni e dei contratti.
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| d.p.r. 28 luglio 1960, n. 1097
d.p.r. 28 luglio 1960, n. 1098
art. 4 sez. A contr. coll. naz. lav. 20 aprile 1983 (lavoratori
dipendenti industrie metalmeccaniche)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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