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185978
IDG900603554
90.06.03554 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Venditti Lucia
Impossibilita' sopravvenuta, integrazione salariale e trattamento retributivo degli impiegati
Nota a Pret. Pozzuoli 20 luglio 1988
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 12, pt. 1, pag. 2766-2776
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044; D7440
La decisione va ricondotta nel novero delle pronunce rese in tema di interpretazione delle clausole dei contratti collettivi che, rinviando espressamente agli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 per il Centro-Sud (recepiti nel d.p.r. 28 luglio 1960, nn. 1097 e 1098), garantiscono agli impiegati l' intera retribuzione nei casi di sospensione o riduzione dell' orario di lavoro disposte dall' azienda o dalle competenti autorita'. A questa categoria di disposizioni contrattuali appartiene, infatti, l' art. 4 sez. A del contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 aprile 1983 per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale, qui dedotto in giudizio dagli impiegati a fondamento del preteso diritto alla retribuzione per il periodo di sospensione del lavoro dovuto all' interruzione nell' erogazione di energia elettrica allo stabilimento. L' A. sottolinea l' affermazione secondo la quale l' obbligo di retribuire gli impiegati, prima ancora che nella disposizione contrattuale invocata, trova la propria fonte nel diritto comune delle obbligazioni e dei contratti.
d.p.r. 28 luglio 1960, n. 1097 d.p.r. 28 luglio 1960, n. 1098 art. 4 sez. A contr. coll. naz. lav. 20 aprile 1983 (lavoratori dipendenti industrie metalmeccaniche)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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