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185987
IDG900603563
90.06.03563 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Murra Rodolfo
Inosservanza dei termini minimi a comparire nel processo del lavoro: ancora contrasti in cassazione
Nota a Cass. sez. lav. 2 aprile 1990, n. 2637
Giust. civ., an. 40 (1990), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1716-1722
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D760; D4192; D411
L' A. aderisce alla soluzione offerta ora dalla Corte al problema concernente i vizi della fase introduttiva del rito del lavoro e, piu' in particolare, l' inosservanza dei termini di comparizione. L' A., dopo aver precisato che la peculiarita' del processo del lavoro non consente di ritenere applicabile l' art. 164 c.p.c., ha osservato che in caso di violazione dei termini minimi di comparizione occorre provvedere a regolarizzare (ex art. 291) solo quella parte (vocatio in ius) dell' atto introduttivo che e' risultata invalida: con la conseguenza che l' eventuale costituzione del resistente comporta la sanatoria della descritta nullita' con effetto ex tunc. Qualora il vizio poi venga rilevato in sede di gravame, si dovra' fare applicazione dell' art. 354 c.p.c. (le cui ipotesi espressamente previste non vengono ritenute tassative dall' A.) e rimettere quindi la causa al primo giudice.
art. 291 c.p.c. art. 354 c.p.c. art. 415 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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