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186026
IDG900603602
90.06.03602 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moroni Silvio
La parziale "inerenza" delle spese di rappresentanza
Riv. dott. comm., an. 41 (1990), fasc. 3, pag. 357-365
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23067
Le spese di rappresentanza non erano menzionate nella disciplina del reddito d' impresa anteriore alla riforma. Esse erano comprese fra le spese di pubblicita', ma era incerta la loro deducibilita' per scarsa inerenza alla produzione del reddito. La loro disciplina specifica nasce nel 1989 in forma del d.l. 69 convertito nella l. 154. La questione della loro inerenza viene risolta con il riconoscimento che soltanto un terzo del loro importo e' deducibile nella determinazione del reddito d' impresa. Inoltre, nella considerazione che trattasi di spese di utilita' pluriennale, viene stabilito che il terzo ammesso e' deducibile in tre esercizi per quote costanti. Ciascuna quota risulta cosi' pari ad un nono dell' ammontare dell' esborso. In considerazione della disinvoltura finora usata dagli uffici per i ricuperi a tassazione con minaccia di gravi sanzioni, le imprese finora intimorite possono anche trarre giovamento dalla nuova regola che dalla generalita' delle imprese e' accolta con sfavore e preoccupazione.
art. 71 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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