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| IDG900603602 | |
| 90.06.03602 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Moroni Silvio
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| La parziale "inerenza" delle spese di rappresentanza
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| Riv. dott. comm., an. 41 (1990), fasc. 3, pag. 357-365
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23067
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| Le spese di rappresentanza non erano menzionate nella disciplina del
reddito d' impresa anteriore alla riforma. Esse erano comprese fra le
spese di pubblicita', ma era incerta la loro deducibilita' per scarsa
inerenza alla produzione del reddito. La loro disciplina specifica
nasce nel 1989 in forma del d.l. 69 convertito nella l. 154. La
questione della loro inerenza viene risolta con il riconoscimento che
soltanto un terzo del loro importo e' deducibile nella determinazione
del reddito d' impresa. Inoltre, nella considerazione che trattasi di
spese di utilita' pluriennale, viene stabilito che il terzo ammesso
e' deducibile in tre esercizi per quote costanti. Ciascuna quota
risulta cosi' pari ad un nono dell' ammontare dell' esborso. In
considerazione della disinvoltura finora usata dagli uffici per i
ricuperi a tassazione con minaccia di gravi sanzioni, le imprese
finora intimorite possono anche trarre giovamento dalla nuova regola
che dalla generalita' delle imprese e' accolta con sfavore e
preoccupazione.
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| art. 71 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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