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186100
IDG900603676
90.06.03676 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rucci Caterina
La Corte Costituzionale rafforza la tutela della salute della lavoratrice madre dopo il puerperio
Nota a C. Cost. 19 ottobre 1988, n. 972
Riv. it. dir. lav., an. 8 (1989), fasc. 3, pt. 2, pag. 402-403
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7774; D7063
La dichiarazione di illegittimita' dell' art. 15 comma 1 l. 1204/1971 (tutela delle lavoratrici madri) introduce una nuova ipotesi di astensione "obbligatoria" dal lavoro (percio' indennizzata all' 80%): tale ipotesi e' quella relativa alla lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri, alla quale l' Ispettorato impone di assentarsi dal lavoro, stante l' impossibilita' di adibirla ad attivita' diverse, nel periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto.
art. 3 l. 30 dicembre 1971, n. 1204 art. 15 comma 1 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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