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Documento


186155
IDG900903731
90.09.03731 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grimaldi Paolo
Ritardato versamento di imposte e formazione della prova sul dolo
Nota a App. Salerno 21 febbraio 1990, n. 174
Riv. pen., an. 116 (1990), fasc. 6, pag. 571-573
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D2144; D2191; D538
Secondo la sentenza annotata, ai fini della punibilita' del delitto di cui all' art. 2 l. 516/1982 non e' sufficiente che il ritardato versamento delle imposte da parte del sostituto sia imputabile a colpa, ma occorre il dolo. Nessun comportamento doloso puo', quindi, dirsi provato fino al termine ultimo per la presentazione del modello 770. La sentenza in nota, afferma l' A., ha inquadrato nei giusti termini il reato di ritardato versamento d' imposta.
art. 2 l. 7 agosto 1982, n. 516
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