Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


186162
IDG900903738
90.09.03738 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zappa Giancarlo
Prime osservazioni sul processo di sorveglianza in tema di misure di sicurezza
Rass. penit. crim., an. 8 (1986), fasc. 1-3, pag. 77-91
D643; D6435
L' A. procede all' elencazione ed analisi dei problemi che sono stati sollevati dalla l. 633/1986 (in particolare dal nuovo testo dell' art. 71, commi 1 e 5 dell' ordinamento penitenziario) che -in tema di misure di sicurezza personali e del relativo procedimento per l' applicazione, l' esecuzione e la revoca- richiama il procedimento di sorveglianza, mentre le disposizioni del codice di procedura penale (libro IV, tit. V, capo I) rimangono inapplicabili "solo in quanto non diversamente stabilito" dall' ordinamento penitenziario. Pertanto sono da considerare tuttora in vigore gli artt. 641; 640, comma 3; 631 ultimo comma; 645; 634, comma 1; 635, comma 2, del codice di procedura penale, mentre non sono piu' in vigore gli articoli 635, comma 1; 636; 637; 640, comma 4; 641, sempre del codice di procedura penale. L' A. analizza poi quali rimedi processuali a disposizione delle parti nei confronti dei singoli provvedimenti del magistrato di sorveglianza, distinguendo tra quelli non impugnabili, quelli reclamabili, quelli appellabili al Tribunale di sorveglianza e quelli ricorribili per Cassazione.
art. 71 l. 10 ottobre 1986, n. 663 art. 631 c.p.p. 1930 art. 634 comma 1 c.p.p. 1930 art. 635 comma 1 c.p.p. 1930 art. 636 c.p.p. 1930 art. 637 c.p.p. 1930 art. 640 c.p.p. 1930 art. 641 c.p.p. 1930
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati