| L' A. procede all' elencazione ed analisi dei problemi che sono stati
sollevati dalla l. 633/1986 (in particolare dal nuovo testo dell'
art. 71, commi 1 e 5 dell' ordinamento penitenziario) che -in tema di
misure di sicurezza personali e del relativo procedimento per l'
applicazione, l' esecuzione e la revoca- richiama il procedimento di
sorveglianza, mentre le disposizioni del codice di procedura penale
(libro IV, tit. V, capo I) rimangono inapplicabili "solo in quanto
non diversamente stabilito" dall' ordinamento penitenziario. Pertanto
sono da considerare tuttora in vigore gli artt. 641; 640, comma 3;
631 ultimo comma; 645; 634, comma 1; 635, comma 2, del codice di
procedura penale, mentre non sono piu' in vigore gli articoli 635,
comma 1; 636; 637; 640, comma 4; 641, sempre del codice di procedura
penale. L' A. analizza poi quali rimedi processuali a disposizione
delle parti nei confronti dei singoli provvedimenti del magistrato di
sorveglianza, distinguendo tra quelli non impugnabili, quelli
reclamabili, quelli appellabili al Tribunale di sorveglianza e quelli
ricorribili per Cassazione.
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