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Documento


186222
IDG901003798
90.10.03798 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gallo Salvatore
Il sequestro nel nuovo codice di procedura penale
Nuova riv. trib., an. 46 (1990), fasc. 4, pag. 252-253
D61012
Oggetto del sequestro possono essere il corpo del reato oppure le cose pertinenti il reato necessarie per l' accertamento dei fatti. Affrontando il tema in generale, l' A. precisa che il sequestro puo' essere eseguito personalmente dall' autorita' giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto di sequestro emesso dall' autorita' giudiziaria; puo' essere inoltre eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria se vi e' pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato ed i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si modifichino.
l. 6 febbraio 1980, n. 15 art. 253 c.p.p. art. 353 c.p.p. art. 355 c.p.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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