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Documento


186271
IDG901003847
90.10.03847 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Proto Angela Maria
Attivita' istituzionale di enti diversi dalle societa': ipotesi di definizione
Rass. trib., an. 33 (1990), fasc. 4, pt. 1, pag. 299-332
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23071; D3111
(Sommario: - Assoggettamento all' imposta sul reddito delle persone giuridiche e all' IVa di tutti gli enti diversi dalle societa': irrilevanza della natura pubblica o privata, del riconoscimento giuridico, della residenza, della struttura formale, del fine perseguito, dell' attivita' esercitata. - Distinzione degli enti diversi dalle societa' in commerciali e non commerciali: irrilevanza della qualificazione civilistica e del fine perseguito, rilevanza della natura dell' attivita' esercitata in via esclusiva o principale. - Identificazione dell' attivita' esercitata in via esclusiva o principale: criterio formale e criterio di effettivita'; applicabilita' del criterio formale ad enti pubblici e privati, per imposte dirette ed Iva in presenza di un atto costitutivo nella forma prescritta. - Identificazione di attivita' istituzionale ex art. 108: prestazione di servizi a terzi di contenuto diverso da quello dell' art. 2195 del codice civile; conforme alle finalita' istituzionali dell' ente che la esercita; comunque organizzata purche' senza organizzazione specifica rispetto a quella propria dell' ente; gestita con il criterio di copertura dei costi, cioe' con metodo economico; irrilevanza del risultato di gestione: gli avanzi di gestione. - Attivita' istituzionale degli enti di tipo associativo: cessione di beni o prestazione di servizi, conforme alle finalita' istituzionali; presunzione di non commercialita' per l' attivita' cosiddetta interna, ma rilevanza del contenuto economico dei rapporti specifici. Tutela di particolari finalita' degli enti associativi e attivita' oggettivamente commerciali)
art. 4 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598 art. 87 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 108 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 2195 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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