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186273
IDG901003849
90.10.03849 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciani Arnaldo
Giurisprudenza ormai pressoche' costante circa la prescrizione delle pene pecuniarie in materia di imposte dirette
Nota a Comm. Centr. sez. XV 8 giugno 1989, n. 5826
Rass. trib., an. 33 (1990), fasc. 4, pt. 2, pag. 314
D2190; D2196
Il momento della consumazione delle violazioni della legge tributaria sanzionabili con pena pecuniaria va riferito, in materia d' imposte dirette, alla presentazione della dichiarazione. Il termine di prescrizione delle sanzioni si compie percio' contestualmente a quello massimo previsto per il tempestivo accertamento d' ufficio. La presenza di un' autonoma disciplina per la specifica imposta esclude l' applicabilita' della norma generale contenuta nell' art. 17 l. n. 4/1929.
art. 17 comma 1 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 55 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 70 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 Comm. Centr. sez. II 14 novembre 1985, n. 9515
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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