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Documento


186276
IDG901003852
90.10.03852 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciani Arnaldo
Problemi del giudizio tributario di terzo grado
Nota a App. Roma sez. I civ. 6 dicembre 1988
Rass. trib., an. 33 (1990), fasc. 4, pt. 2, pag. 365-366
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02320; D21719; D2175
L' impugnazione della decisione di secondo grado da parte del contribuente innanzi alla Corte d' Appello e' inammissibile qualora l' ufficio abbia in precedenza ritualmente presentato il proprio ricorso alla Commissione Centrale, a nulla rilevando il fatto che detto ricorso non sia stato notificato alla controparte, se non con grande ritardo. Dovrebbe peraltro ritenersi ammissibile la proponibilita' di un ricorso incidentale anche autonomo nel termine di 60 giorni dalla notifica al contribuente. Sarebbe auspicabile inoltre un termine massimo entro il quale la segreteria della Commissione di secondo grado dovrebbe notificare alla controparte il ricorso proprio dinnanzi alla Centrale.
art. 3 Cost. art. 24 Cost. art. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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