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| IDG901003853 | |
| 90.10.03853 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Falsitta Gaspare
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| Contributo alla discussione intorno ad una nuova disciplina di
diritto tributario dei "capital gains" e delle fusioni societarie
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| Rass. trib., an. 33 (1990), fasc. 5, pt. 1, pag. 333-355
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23073; D3125
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| (Sommario: - Rievocazione e sintesi delle proposte di una nuova
regolamentazione delle plusvalenze speculative isolate realizzate da
persone fisiche al di fuori dell' esercizio di impresa che avanzammo
all' indomani della promulgazione della legge di delegazione n.
825/1971. - L' errata o insoddisfacente disciplina della materia
attuata con l' art. 76 del D.P.R. n. 597/1973 anche in relazione al
disposto dell' art. 16, del D.P.R. n. 598/1973 e l' impiego della
fusione per incorporazione come metodo surrettizio di rivalutazione
monetaria ed economica -in totale esonero tributario- dei beni d'
impresa. - Le proposte correttive suggerite dieci anni or sono
incentrate sulla esigenza di assoggettare a tassazione le plusvalenze
realizzate mediante cessione di "partecipazioni essenziali". - La
presunzione assoluta di speculativita' delle plusvalenze afferenti
partecipazioni sociali di rilevante importanza introdotta con il
cosiddetto "pacchetto Visentini": critiche alle quali si espone tale
soluzione. - L' errata regolamentazione recata dal T.U. n. 917/1986
anteriormente all' entrata in vigore dell' art. 7, comma 6, della L.
11 marzo 1988, n. 67. - Critiche avverso la nuova proposta di
regolamentazione della fusione contenuta nel cosiddetto "schema
Formica". - Necessita' di estendere la presunzione assoluta di
speculativita' anche alle partecipazioni sociali con possesso
ultraquinquennale e il problema della tassazione separata delle
relative plusvalenze. - Ricerca della soluzione tecnica piu' corretta
per la tassazione "separata" delle plusvalenze poliennali. -
Correttezza della soluzione codificata sotto il comma 1 dell' art.
123 del T.U. n. 917/1986 nell' ambito della fusione con cambio di
azioni. - Si ribadisce che il criterio della rilevanza del disavanzo,
nella fusione senza cambio di azioni, e della possibilita' di
assorbirlo mediante rivalutazioni di beni e' conseguenza della regola
per cui il costo della partecipazione misura il nuovo costo dei beni
di provenienza dall' incorporata: ulteriori corollari che ne
discendono. - La disciplina di avanzi e disavanzi di fusione nel)
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| art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
art. 133 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917
art. 7 comma 6 l. 11 marzo 1988, n. 67
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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