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186277
IDG901003853
90.10.03853 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Falsitta Gaspare
Contributo alla discussione intorno ad una nuova disciplina di diritto tributario dei "capital gains" e delle fusioni societarie
Rass. trib., an. 33 (1990), fasc. 5, pt. 1, pag. 333-355
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23073; D3125
(Sommario: - Rievocazione e sintesi delle proposte di una nuova regolamentazione delle plusvalenze speculative isolate realizzate da persone fisiche al di fuori dell' esercizio di impresa che avanzammo all' indomani della promulgazione della legge di delegazione n. 825/1971. - L' errata o insoddisfacente disciplina della materia attuata con l' art. 76 del D.P.R. n. 597/1973 anche in relazione al disposto dell' art. 16, del D.P.R. n. 598/1973 e l' impiego della fusione per incorporazione come metodo surrettizio di rivalutazione monetaria ed economica -in totale esonero tributario- dei beni d' impresa. - Le proposte correttive suggerite dieci anni or sono incentrate sulla esigenza di assoggettare a tassazione le plusvalenze realizzate mediante cessione di "partecipazioni essenziali". - La presunzione assoluta di speculativita' delle plusvalenze afferenti partecipazioni sociali di rilevante importanza introdotta con il cosiddetto "pacchetto Visentini": critiche alle quali si espone tale soluzione. - L' errata regolamentazione recata dal T.U. n. 917/1986 anteriormente all' entrata in vigore dell' art. 7, comma 6, della L. 11 marzo 1988, n. 67. - Critiche avverso la nuova proposta di regolamentazione della fusione contenuta nel cosiddetto "schema Formica". - Necessita' di estendere la presunzione assoluta di speculativita' anche alle partecipazioni sociali con possesso ultraquinquennale e il problema della tassazione separata delle relative plusvalenze. - Ricerca della soluzione tecnica piu' corretta per la tassazione "separata" delle plusvalenze poliennali. - Correttezza della soluzione codificata sotto il comma 1 dell' art. 123 del T.U. n. 917/1986 nell' ambito della fusione con cambio di azioni. - Si ribadisce che il criterio della rilevanza del disavanzo, nella fusione senza cambio di azioni, e della possibilita' di assorbirlo mediante rivalutazioni di beni e' conseguenza della regola per cui il costo della partecipazione misura il nuovo costo dei beni di provenienza dall' incorporata: ulteriori corollari che ne discendono. - La disciplina di avanzi e disavanzi di fusione nel)
art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598 art. 133 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 7 comma 6 l. 11 marzo 1988, n. 67
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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