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186281
IDG901003857
90.10.03857 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciani Arnaldo
Giurisprudenza pendolare anche in materia di solidarieta' tributaria
Nota a ord. C. Cost. 10 dicembre 1987, n. 544 Cass. sez. I civ. 21 luglio 1988, n. 4725 Cass. 11 aprile 1989, n. 1725
Rass. trib., an. 33 (1990), fasc. 5, pt. 2, pag. 385-387
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2141; D2310; D30512
Le tre sentenze in rassegna testimoniano l' incertezza della giurisprudenza circa gli effetti della solidarieta' tributaria. L' A. critica la piu' recente di tali sentenze che, in tema di accertamento di maggior valore dell' imposta di registro, impedisce ad un contribuente che non abbia impugnato l' atto entro il termine perentorio previsto di beneficiare del giudicato riduttivo di quel valore che l' altro contraente abbia ottenuto; non solo, infatti, devono essere applicati i principi civilistici (art. 1306 c.c.) ma, nel caso in esame, la loro applicazione e' addirittura un' esigenza imprescindibile.
art. 49 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 55 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 Ris. Min. Finanze 13 ottobre 1989, n. 400759 art. 1306 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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