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186282
IDG901003858
90.10.03858 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciani Arnaldo
Ancora su motivazione degli accertamenti e natura del giudizio tributario
Nota a Comm. Centr. sez. XXI 17 gennaio 1990, n. 269
Rass. trib., an. 33 (1990), fasc. 5, pt. 2, pag. 401-402
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2156; D23114
Agli effetti dell' imposta di successione e dell' INVIM l' avviso di accertamento di maggior valore che sia carente di motivazione fino al punto di non consentire la sicura identificazione degli elementi valutativi, dev' essere annullato dal giudice tributario. Tale decisione ricalca la giurisprudenza piu' recente della Cassazione e si riallaccia al principio per cui, se l' osservanza del modulo legale e' specificamente imposta dalla legge a pena di nullita', l' invalidita' va senz' altro dichiarata. Ove non vi sia tale previsione, l' invalidita' dovra' essere dichiarata solo quando la motivazione dell' avviso di accertamento non presenti nemmeno il contenuto minimo necessario per esternare le ragioni del provvedimento.
art. 21 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 26 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 Cass. sez. un. civ. 5 febbraio 1987, n. 4853 Cass. sez. un. civ. 26 ottobre 1988, n. 5783
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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