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Documento


186300
IDG901003876
90.10.03876 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciani Arnaldo
Modifiche alle leggi per atto amministrativo?
Nota a Comm. I grado Gorizia sez. III 10 gennaio 1990, n. 1130
Rass. trib., an. 33 (1990), fasc. 6, pt. 2, pag. 542-543
D23064; D74412
Si ritiene che, a dispetto di quanto indicato dall' art. 16 d.p.r. 597/1973, anche ai lavoratori stagionali competano interamente le detrazioni per spese di produzione del reddito. Cio' appare supportato non tanto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 15/8/700 del 6 maggio 1980, che e' solo un atto amministrativo, ma anche dalla nuova dizione dell' art. 13 comma 1 d.p.r. 917/1986.
art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 13 comma 1 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 circ. Min. Finanze 6 maggio 1980, n. 15/8/700
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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