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186309
IDG901003885
90.10.03885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fortuna Ennio
Rapporti tra obblighi civili e obblighi tributari ai fini del reato di cui all' art. 1 comma 6 della l. 516/1982
Nota a Trib. Rovigo 31 maggio 1989 App. Venezia 19 ottobre 1989
Rass. trib., an. 33 (1990), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 635-636
D21514; D31111; D538
A parere dell' A., i giudici hanno correttamente valutato come non costituente reato la vidimazione dell' inventario avvenuta posteriormente al termine di 3 mesi dalla redazione dello stesso, come previsto dall' art. 2217 c.c. L' art. 15 d.p.r. 600/1973 impone infatti la redazione dell' inventario entro il termine per la presentazione della dichiarazione. Questo e' un tipico esempio di come, in alcuni casi, la normativa fiscale non recepisca supinamente quella civilistica, ma preveda obblighi e prescrizioni del tutto autonome.
art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 1 n. 6 l. 7 agosto 1982, n. 516 art. 2217 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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