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186341
IDG901003917
90.10.03917 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caraccioli Ivo
Oscillazioni griurisprudenziali sulla responsabilita' penale del consulente fiscale
Nota a Cass. sez. III pen. 7 novembre 1988, n. 12105
Dir. prat. trib., an. 61 (1990), fasc. 2, pt. 2, pag. 378-382
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2151; D2191; D538; D966; D9693
Dall' entrata in vigore della l. 516/1982 l' orientamento giurisprudenziale circa la responsabilita' penale del consulente fiscale e' passato attraverso le piu' varie oscillazioni. L' A. ritiene che per risolvere i casi concreti occorra tener conto di alcune circostanze: a) se si tratta di adempimento materiale delegagile; b) ovvero di adempimento caratterizzato da una precisa "assunzione di paternita'", attraverso la sottoscrizione da parte del contribuente, per cui quest' ultimo e' comunque responsabile; c) con l' ulteriore responsabilita' a titolo di concorso del professionista che abbia contribuito alla presentazione dell' atto fiscale infedele; d) salvo che il professionista stesso, a causa della reticente collaborazione del cliente, non sia stato messo in grado di conoscere la realta'; e) sempre che il professionista non abbia, come nel caso in esame, tradito la fiducia del cliente.
art. 8 comma 3 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 l. 7 agosto 1982, n. 516
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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