Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


186355
IDG901003931
90.10.03931 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Conti Marco
Il curatore fallimentare e le problematiche connesse al bilancio iniziale previsto dal comma 1 dell' art. 125 testo unico
Boll. trib., an. 57 (1990), fasc. 15-16 (30 agosto), pag. 1147-1150
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21514; D2306; D31352; D3136
Uno dei primi problemi di ordine fiscale per un professionista nominato curatore di un fallimento riguarda la predisposizione del bilancio ex art. 125 d.p.r. 917/1986. Con tale termine ci si riferisce all' inventario fallimentare per quanto riguarda l' attivo patrimoniale; per il passivo si ritiene necessario l' accoglimento nel bilancio iniziale dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato. Nel caso di beni inventariati ma non presenti nel bilancio redatto dal fallito o di mancanza della relativa documentazione contabile, l' A. ritiene che la valutazione vada fatta al valore di presunto realizzo. Data l' incertezza di tali norme, l' A. auspica che attraverso le norme sull' accertamento e la riscossione vengano limitate le responsabilita' del curatore.
art. 89 l. fall. art. 73 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 125 comma 1 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 18 d.p.r. 4 febbraio 1988, n. 42
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati