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186358
IDG901003934
90.10.03934 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perrucci Ubaldo
Rivalsa dell' IVA e giurisdizione delle Commissioni
Nota a Trib. Milano sez. I civ. 9 novembre 1989, n. 9114
Boll. trib., an. 57 (1990), fasc. 15-16 (30 agosto), pag. 1184-1185
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2174; D2315
La sentenza ribadisce che nel caso di norme tributarie la competenza a rilevare eventuali sospetti d' incostituzionalita' spetta al giudice tributario. Per quanto riguarda l' astratta legittimazione del consumatore a far valere nei confronti dell' amministrazione finanziaria l' azione di restituzione di imposte indirette pagate oltre il dovuto: a) si e' identificato nel consumatore finale del prodotto il vero contribuente (ricorre un caso di obbligatoria rivalsa); b) il compratore deve seguire le forme tassativamente previste dal diritto tributario (presentazione dell' istanza di rimborso all' ufficio competente). Tale opinione e' discutibile e si discosta dal costante orientamento della Cassazione, che ritiene la rivalsa un rapporto diverso ed estraneo a quello d' imposta.
art. 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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