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186369
IDG901003945
90.10.03945 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Maffezzoni Michela
Divieto di "ius novorum": qualche precisazione
Nota a Cass. sez. un. civ. 4 dicembre 1989, n. 5354
Boll. trib., an. 57 (1990), fasc. 18 (30 settembre), pag. 1336-1338
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21719; D2175; D42113
E' pacifico che anche nel processo tributario si applica il principio di cui all' art. 345 comma 1 c.p.c., cioe' il divieto di proporre nuove domande nei gradi successivi al primo. L' A. ritiene che in questo caso non meritava accoglimento la censura della sentenza della Commissione Tributaria Centrale sotto il profilo della violazione dell' art. 345 c.p.c., ma semmai della dimostrazione che l' accoglimento degli argomenti addotti dal ricorrente aveva dato luogo in realta' ad un' autonoma valutazione estimativa dell' imponibile da parte della Commissione.
art. 19 bis d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 345 comma 1 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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