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Documento


186370
IDG901003946
90.10.03946 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brighenti Fausta
L' utilizzabilita' della documentazione bancaria nell' accertamento tributario tra vecchio e nuovo codice di procedura penale
Nota a Comm. II grado Livorno 7 luglio 1990, n. 1675
Boll. trib., an. 57 (1990), fasc. 18 (30 settembre), pag. 1342-1343
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21540; D6101
Si e' a lungo dibattuto se l' amministrazione finanziaria possa legittimamente avvalersi, in sede di accertamento, della documentazione bancaria oggetto dell' autorizzazione del magistrato penale, reputandosi bastevole il provvedimento del giudice per vincere il segreto bancario, o se invece dev' essere osservato il tracciato normativo previsto dagli artt. 35 d.p.r. 600/1973 e 51 bis d.p.r. 633/1972. Il nuovo codice di procedura penale ha sciolto il dilemma: il segreto bancario potra' essere derogato esclusivamente con le modalita' procedurali e nelle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 35 d.p.r. 600/1973 e 51 bis d.p.r. 633/1972.
art. 51 bis d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 35 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 Comm. Centr. 26 marzo 1988, n. 3011 Comm. Centr. 25 maggio 1989, n. 4205
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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