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186379
IDG901003955
90.10.03955 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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Quando la misura e' colma
Nota a Trib. Pesaro 11 maggio 1990, n. 230
Boll. trib., an. 57 (1990), fasc. 19 (15 ottobre), pag. 1435-1436
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2195; D23156
Le istanze di definizione presentate ai sensi degli artt. 14 e 21 l. 154/1989 hanno efficacia liberatoria anche sotto il profilo penale. L' A. stigmatizza il comportamento del legislatore che, prima, ha sollecitato il contribuente alla presentazione di un' istanza al versamento di una somma, promettendogli la legalizzazione "ad ogni effetto" della sua posizione, per poi comunicargli che l' effetto dell' istanza era quello di portare a conoscenza della Magistratura penale le eventuali irregolarita' commesse.
art. 14 l. 27 aprile 1989, n. 154 art. 21 l. 27 aprile 1989, n. 154 art. 2 l. 11 aprile 1990, n. 73
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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