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186516
IDG901204092
90.12.04092 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Terranova Francesco
I geometri hanno competenza per i piani di lottizzazione?
Rass. lav. pubbl., an. 37 (1990), fasc. 6, pt. 1, pag. 123-126
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18234; D9693
La Corte Suprema si e' pronunciata soltanto una volta, con la sentenza n. 653/1975, sulla competenza dei geometri per le "lottizzazioni di modesta importanza", ammettendola. Tale decisione e' fondata sull' affermazione che i piani di lottizzazione sono "progetti di massima di costruzioni", mentre invece consistono in elaborati tecnici di attuazione di un piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, che sono la matrice; e sulla previsione di onorario dovuto ai geometri per "piani di lottizzazioni", ex art. 46 l. 144/1949, mentre invece tale norma si riferisce a "lottizzazioni", come lavori topografici. La competenza dei geometri resta percio' sempre esclusa per qualsiasi piano di lottizzazione, anche modesto, secondo la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, il quale ha precisato testualmente che la "contraria tesi della Cassazione deve essere disattesa".
art. 46 l. 2 marzo 1949, n. 144 Cass. 20 marzo 1975, n. 653
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