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186525
IDG901204101
90.12.04101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrara Leonardo
Enti pubblici ed enti privati dopo il caso I.P.A.B.: verso una rivalutazione del criterio "sostanziale" di distinzione?
Riv. trim. dir. pubbl., (1990), fasc. 2, pag. 446-490
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1851
(Sommario: - La ragione della dichiarata illegittimita' costituzionale: non il monopolio pubblico dell' assistenza, ma la pubblicizzazione di una figura soggettiva privata. - L' ancoraggio costituzionale e l' individuazione di una "sostanza" privatistica: le novita' della posizione della Corte rispetto agli orientamenti in materia di distinzione fra enti pubblici ed enti privati. In particolare: rispetto agli orientamenti giurisprudenziali; rispetto alla dottrina; ulteriori considerazioni e precisazioni. - Riepilogo e implicazioni. - I requisiti di individuazione della personalita' giuridica privata e la "conservazione" della "sostanza" privatistica. Considerazioni preliminari. - I criteri di cui all' art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348. In particolare: il criterio della composizione dell' organo collegiale deliberante. Rinvio. Se si possa perdere la "sostanza" privatistica. In particolare, l' ipotesi di un intervento del legislatore. L' ipotesi di una modificazione eteronoma dello Statuto (con particolare attenzione alle fondazioni). L' ipotesi di una modificazione di carattere statutario che sia voluta dalle persone fisiche della cui personalita' l' ente e' proiezione: negli enti associativi; nelle fondazioni. - L' "origine privata")
art. 38 comma 5 Cost. art. 1 l. 17 luglio 1890, n. 6972 art. 62 l. 17 luglio 1890, n. 6972 art. 17 d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348 C. Cost. 7 aprile 1988, n. 396
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