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186537
IDG901504113
90.15.04113 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Mari Chiara
Assegnazione della casa familiare e poteri del giudice in sede di separazione e di divorzio
Nota a Cass. sez. I civ. 29 marzo 1989, n. 1501
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1507-1514
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D450; D30126; D406
Il problema dell' assegnazione della casa familiare in sede di separazione fra coniugi e' regolato dall' art. 155 comma 4 c.c., che attribuisce al giudice un potere discrezionale da esercitare tenendo contro dell' "interesse dei figli minori", criterio esclusivo di riferimento per i provvedimenti da emettere. Per quanto riguarda lo stesso problema ma in sede di divorzio e' intervenuta una norma parallela a quella dell' art. 155 c.c., contenuta nella l. 74/1987, che ha considerato la situazione complessiva della famiglia successivamente alla disgregazione, dettando una disciplina piu' particolareggiata circa la sorte della casa familiare, prevedendo espressamente anche la possibilita' di assegnazione al coniuge piu' debole, non affidatario dei figli o senza prole. L' A. si chiede se quest' ultima disciplina non possa essere applicata anche in caso di separazione, non sussistendo le ragioni per una disparita' di trattamento del coniuge assegnatario divorziato rispetto a quello separato.
art. 155 comma 4 c.c.



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