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| IDG901504113 | |
| 90.15.04113 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Mari Chiara
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| Assegnazione della casa familiare e poteri del giudice in sede di
separazione e di divorzio
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| Nota a Cass. sez. I civ. 29 marzo 1989, n. 1501
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| Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1507-1514
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D450; D30126; D406
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| Il problema dell' assegnazione della casa familiare in sede di
separazione fra coniugi e' regolato dall' art. 155 comma 4 c.c., che
attribuisce al giudice un potere discrezionale da esercitare tenendo
contro dell' "interesse dei figli minori", criterio esclusivo di
riferimento per i provvedimenti da emettere. Per quanto riguarda lo
stesso problema ma in sede di divorzio e' intervenuta una norma
parallela a quella dell' art. 155 c.c., contenuta nella l. 74/1987,
che ha considerato la situazione complessiva della famiglia
successivamente alla disgregazione, dettando una disciplina piu'
particolareggiata circa la sorte della casa familiare, prevedendo
espressamente anche la possibilita' di assegnazione al coniuge piu'
debole, non affidatario dei figli o senza prole. L' A. si chiede se
quest' ultima disciplina non possa essere applicata anche in caso di
separazione, non sussistendo le ragioni per una disparita' di
trattamento del coniuge assegnatario divorziato rispetto a quello
separato.
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| art. 155 comma 4 c.c.
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