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186538
IDG901504114
90.15.04114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampieri Alberto
Disponibilita' del termine di decadenza e principio di buona fede nel contratto di fideiussione
Nota a Cass. sez. I civ. 8 febbraio 1989, n. 786
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1517-1526
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3081; D30680
La Cassazione torna ad occuparsi della fideiussione omnibus, schema contrattuale di garanzia personale invalso specialmente nella prassi bancaria e che, derogando alla disciplina civilistica, configura, secondo la dottrina, una garanzia personale atipica. Nella fattispecie, trattandosi di una fideiussione "senza limiti di tempo", risultava esclusa l' operativita' dell' art. 1957 c.c. La Cassazione, uniformandosi a un indirizzo giurisprudenziale costante, ha ammesso la derogabilita' di tale articolo per volonta' dei contraenti. Tale orientamento pero', segnala l' A., non e' accolto dalla dottrina e da una recente giurisprudenza di merito. L' A., pur prospettando alcune riserve, ritiene complessivamente da accogliere la pronuncia in esame
art. 1957 c.c. art. 2968 c.c.



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