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186539
IDG901504115
90.15.04115 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cuffaro Vincenzo
Responsabilita' del conduttore per mancata restituzione dell' immobile e leggi speciali
Nota a C. Cost. 24 gennaio 1989, n. 22
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1529-1532
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D307
La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimita' dell' art. 2 l. 478/1987 che, nell' escludere l' obbligo di risarcimento del danno da parte del conduttore per l' occupazione di immobile destinato ad uso non abitativo dopo la scadenza del periodo transitorio di cui alla l. 392/1978, deroga alla disciplina di cui all' art. 1591 c.c. Deroga comunque limitata dal punto di vista temporale e giustificata dall' esigenza di far fronte ad una situazione contingente. L' A. traccia un quadro delle varie situazioni che in concreto possono verificarsi nei rapporti di locazione non abitativa, rientranti sotto la disciplina transitoria ed auspica per tutte soluzioni basate sul criterio di buona fede che informa la disciplina di tutti i rapporti obbligatori.
art. 3 Cost. art. 42 Cost. art. 1 l. 25 novembre 1987, n. 478



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