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186544
IDG901504120
90.15.04120 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spiazzi Daniele
Se e come sia ammissibile proporre, col ricorso alla Corte di Cassazione, la questione di costituzionalita' circa una norma che il giudice di rinvio aveva applicato conformemente al significato attribuitole nella sentenza di annullamento
Nota a Cass. sez. lav. 15 febbraio 1988, n. 1612
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1591-1596
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4002; D4220
Secondo la Cassazione e' inammissibile il ricorso in cui si solleva la questione di costituzionalita' di una norma applicata dal giudice di rinvio sulla base del significato attribuitole nella sentenza di annullamento, risultando la questione di costituzionalita' irrilevante, e non strumentale, per la risoluzione della controversia gia' chiusa sul punto per effetto della sentenza della Cassazione. Di contrario avviso l' A., che ritiene non convincente la motivazione con cui la Corte ha respinto il ricorso. Riformula quindi il problema a partire dall' analisi del contenuto e dell' oggetto del ricorso proposto alla Corte Suprema.
art. 366 n. 4 c.p.c. art. 5 l. 29 ottobre 1971, n. 889



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