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186557
IDG901504133
90.15.04133 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amato Francesco
Ferma militare e principio di legalita'
Nota a Cons. Giust. Amm. SI 22 febbraio 1989, n. 110
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 10, pt. 3A, pag. 128-134
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0440; D18682
Una pronuncia che capovolge la giurisprudenza univoca, sebbene recente, dei TAR, ritenendo che quello configurato dall' art. 21 l. 191/1975 (in base al quale coloro che hanno beneficiato del rinvio del servizio militare per motivi di studio debbono essere chiamati alle armi con il primo scaglione o contingente successivo) sia un obbligo nei confronti degli arruolati, nel senso che non possono beneficiare di ulteriori dilazioni, e non un obbligo nei confronti dell' amministrazione, che conserverebbe cosi' un potere discrezionale in ordine alla decorrenza del termine per la chiamata di ferma, stante la natura non perentoria, afferma il Consiglio, del termine di cui all' art. 21 cit.
art. 21 l. 31 maggio 1975, n. 191



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