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Documento


186623
IDG900604199
90.06.04199 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Messinese Dante
Sulla presunta validita' dell' art. 7 comma 6 delle norme bancarie uniformi sui conti correnti di corrispondenza
Nota a App. Napoli sez. I 15 luglio 1988
Dir. giur., s. 3, an. 104 (1989), fasc. 1-4, pag. 557-567
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31573
Secondo la sentenza annotata l' assegno bancario pagato dalla banca trattaria successivamente al giorno di emissione dev' essere addebtato sul conto del traente alla data del pagamento e non da quella dell' emissione dell' assegno. La sentenza consente all' A. un approfondimento della questione in relazione al profilo della "presunta" legittimita' dell' art. 7 comma 6 delle norme bancarie uniformi sui conti correnti di corrispondenza. Si rende comunque opportuno un intervento normativo che consenta un piu' penetrante controllo sulle norme bancarie uniformi.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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