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186661
IDG900604237
90.06.04237 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Storace Francesco
L' assegno "divorzile" secondo i nuovi parametri della legge del 1974
Nota a App. Roma sez. I civ. 26 settembre 1988, n. 1857
Temi Rom., an. 37 (1988), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 400-401
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D30126; D3017; D450
La sentenza annotata, con la quale l' A. concorda, esattamente rileva che la norma di legge relativa all' assegno di divorzio "fa riferimento non solo alla sufficienza dei mezzi del coniuge piu' debole, bensi' alla loro adeguatezza". Conseguentemente, il concetto di "mezzi adeguati" non puo' prescindere dalla condizione economico-sociale dei coniugi durante il regime matrimoniale. Spettera' al giudice valutare caso per caso l' adeguatezza dei mezzi rispetto alle condizioni economico-sociali dei coniugi. Altro aspetto della sentenza presa in esame e' quello relativo al criterio, da scegliere caso per caso dal giudice, per valutare la circostanza che il beneficiario non abbia "mezzi adeguati" o comunque non possa procurarseli per "ragioni obiettive".
art. 5 n. 6 l. 6 marzo 1987, n. 74
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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