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Documento


186683
IDG900604259
90.06.04259 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Matteo Luigi
Note sul fallimento fiscale
Nota a decr. App. Roma sez. I civ. 20 maggio 1989
Temi Rom., an. 38 (1989), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 48-49
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21930
L' art. 97 d.p.r. 602/1973 prevede che la morosita' nel pagamento di imposte relativamente a un importo superiore alle 500 mila lire da parte di un imprenditore commerciale sia sanzionata con la dichiarazione di fallimento. Secondo la sentenza annotata il Tribunale, nel fallimento fiscale, deve limitarsi a verificare questi presupposti. Valutazione critica da parte del commentatore, rivolta alla norma piuttosto che alla giurisprudenza. Tra l' altro, potrebbe essere dichiarato fallito un imprenditore per un debito d' imposta che potrebbe essere annullato del tutto o in parte in sede di contenzioso tributario.
art. 97 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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