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186719
IDG900604295
90.06.04295 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trichilo Paolo
Il divieto di estradizione di un imputato verso un Paese in cui rischi pene o trattamenti inumani o degradanti a norma della Convenzione europea dei diritti dell' uomo
Nota a Corte Eur. Dir. Uomo 7 luglio 1989
Temi Rom., an. 38 (1989), fasc. 3-4, pt. 3, pag. 496-500
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D8660; D5031; F4251
La sentenza in commento stabilisce che, pur non proibendo la pena di morte, la Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo proibisce la lunga ed onerosa detenzione di un imputato in attesa dell' esecuzione della pena capitale, fatto che costituisce una pena e un trattamento inumani e degradanti, vietati dall' art. 3 della Convenzione. Non e' quindi ammissibile l' estradizione di un individuo verso un Paese in cui rischi di subire tali trattamenti. La sentenza si riferisce al caso di Jens Soering, un cittadino tedesco accusato di aver commesso un duplice omicidio in Virginia (USA), Stato in cui tale delitto e passibile di pena capitale. Fuggito in Gran Bretagna, ivi e' stato arrestato per truffa. La richiesta di estradizione degli USA e' stata accolta nel Regno Unito, ma non e' stata eseguita a causa di una misura d' urgenza formulata dalla Corte Europea dei Diritti dell' Uomo. Commento favorevole dell' A., che ritiene che la Convenzione si dimostri ancora uno strumento attuale capace di adeguarsi alle nuove realta' culturali e giuridiche.
art. 3 Conv. Roma 4 novembre 1950 (Conv. Eur. Dir. Uomo)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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