| 186725 | |
| IDG900604301 | |
| 90.06.04301 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Gravio Dario
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| Tre svolte un poco storiche nell' amministrazione controllata
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| Temi Rom., an. 38 (1989), fasc. 3-4, pt. 6, pag. 532-534
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31301
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| Il Tribunale di Roma, con decreto 7 marzo 1989, nella procedura del
Gruppo FIN. EUR-SWEDA (quattro societa') ha affermato i seguenti
principi che l' A. analizza: e' ammissibile la domanda di ammissione
ad amministrazione controllata presentata dal legale rappresentante
della societa' prima dell' assemblea straordinaria di cui all' art.
152 l. fall., richiamato dagli artt. 187 e 161 della l. cit., purche'
la domanda dello stesso sia ratificata dall' assemblea prima della
pronuncia del Tribunale; devesi ritenere sussistente il requisito
della possibilita' di risanamento dell' impresa di cui all' art. 187
l. fall., allorche' il programma risulti da credibili fattori esterni
(ripresa del mercato) e interni (ridimensionamento); il termine di 8
giorni di cui all' art. 188 n. 4 l. fall. per il deposito del fondo
spese per l' amministrazione controllata, a differenza del termine di
cui all' art. 163 l. fall. per il concordato preventivo, e' un
termine ordinatorio e consente una rateazione del deposito in
relazione alle effettive esigenze di spesa della procedura.
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| art. 152 l. fall.
art. 161 l. fall.
art. 163 l. fall.
art. 188 n. 4 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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