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186725
IDG900604301
90.06.04301 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Tre svolte un poco storiche nell' amministrazione controllata
Temi Rom., an. 38 (1989), fasc. 3-4, pt. 6, pag. 532-534
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31301
Il Tribunale di Roma, con decreto 7 marzo 1989, nella procedura del Gruppo FIN. EUR-SWEDA (quattro societa') ha affermato i seguenti principi che l' A. analizza: e' ammissibile la domanda di ammissione ad amministrazione controllata presentata dal legale rappresentante della societa' prima dell' assemblea straordinaria di cui all' art. 152 l. fall., richiamato dagli artt. 187 e 161 della l. cit., purche' la domanda dello stesso sia ratificata dall' assemblea prima della pronuncia del Tribunale; devesi ritenere sussistente il requisito della possibilita' di risanamento dell' impresa di cui all' art. 187 l. fall., allorche' il programma risulti da credibili fattori esterni (ripresa del mercato) e interni (ridimensionamento); il termine di 8 giorni di cui all' art. 188 n. 4 l. fall. per il deposito del fondo spese per l' amministrazione controllata, a differenza del termine di cui all' art. 163 l. fall. per il concordato preventivo, e' un termine ordinatorio e consente una rateazione del deposito in relazione alle effettive esigenze di spesa della procedura.
art. 152 l. fall. art. 161 l. fall. art. 163 l. fall. art. 188 n. 4 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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