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186743
IDG900604319
90.06.04319 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rosso Angelo G.B.
Responsabilita' civile degli stabilimenti balneari
Dir. prat. assic., s. 2, an. 31 (1989), fasc. 4, pt. 1, pag. 729-732
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30714; D30712; D30640
Secondo la sentenza del Pretore di Albenga, l' utilizzazione di una sedia a sdraio da parte dei bagnanti configura un contratto misto o complesso con elementi del contratto di locazione e del contratto d' opera (montaggio quotidiano della sdraio sulla spiaggia). Il gestore del bagno e', quindi, obbligato al risarcimento del danno provocato da un' improvvisa chiusura della poltrona. L' A. ritiene censurabile questa decisione; infatti la sentenza della Corte di Cassazione 1850/1967 affermo' che l' uso della sdraio configura un contratto di locazione, per cui il danneggiato ha diritto al risarcimento nel caso dimostrato di vizio della cosa locata e del nesso di causalita' fra esso e l' evento.
art. 1571 c.c. art. 2049 c.c. art. 2051 c.c. Pret. Albenga 7 dicembre 1988, n. 75 Cass. sez. III civ. 19 luglio 1967, n. 1850
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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