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| IDG900604342 | |
| 90.06.04342 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Collova' Taddeo
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| A proposito della interruzione dei film in televisione a mezzo di
messaggi pubblicitari
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| Dir. aut., an. 61 (1990), fasc. 2, pag. 199-228
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18320; D18323; D31130; D311321
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| Ricordato il grande interesse di dottrina e giurisprudenza per l'
argomento in oggetto, l' A. segnala le polemiche suscitate da una
recente sentenza della Corte d' Appello di Roma, che ha preso
posizione in modo netto e drastico a favore della tutela del diritto
morale d' autore in ogni caso di interruzione pubblicitaria dei film
teletrasmessi, capovolgendo cosi' la posizione precedentemente
assunta dalla giurisprudenza di merito. La Corte d' Appello di Roma
ha in pratica ritenuto che l' interruzione pubblicitaria integri l'
illecito ex art. 20 della legge sul diritto d' autore. Diversamente,
la giurisprudenza di merito aveva fino ad ora considerato lecita, e
solo occasionalmente tale da poter generare un fatto illecito, l'
interruzione pubblicitaria. Dopo aver ripercorso il caso che ha dato
origine alla sentenza dei giudici romani e aver illustrato le
motivazioni da questi addotta a sostegno delle soluzioni raggiunte,
l' A. esamina, anche alla luce della normativa in vigore in Francia,
i diversi problemi posti dalla decisione in oggetto, con particolare
riferimento a due questioni: il consenso preventivo degli autori all'
interruzione pubblicitaria; l' importanza economico-finanziaria del
fenomeno "pubblicita' in televisione". Conclude esaminando le
possibili soluzioni da adottare per soddisfare tutti gli interessi in
gioco.
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| art. 20 l. 22 aprile 1941, n. 633
App. Roma 15 ottobre 1989
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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