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186766
IDG900604342
90.06.04342 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Collova' Taddeo
A proposito della interruzione dei film in televisione a mezzo di messaggi pubblicitari
Dir. aut., an. 61 (1990), fasc. 2, pag. 199-228
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18320; D18323; D31130; D311321
Ricordato il grande interesse di dottrina e giurisprudenza per l' argomento in oggetto, l' A. segnala le polemiche suscitate da una recente sentenza della Corte d' Appello di Roma, che ha preso posizione in modo netto e drastico a favore della tutela del diritto morale d' autore in ogni caso di interruzione pubblicitaria dei film teletrasmessi, capovolgendo cosi' la posizione precedentemente assunta dalla giurisprudenza di merito. La Corte d' Appello di Roma ha in pratica ritenuto che l' interruzione pubblicitaria integri l' illecito ex art. 20 della legge sul diritto d' autore. Diversamente, la giurisprudenza di merito aveva fino ad ora considerato lecita, e solo occasionalmente tale da poter generare un fatto illecito, l' interruzione pubblicitaria. Dopo aver ripercorso il caso che ha dato origine alla sentenza dei giudici romani e aver illustrato le motivazioni da questi addotta a sostegno delle soluzioni raggiunte, l' A. esamina, anche alla luce della normativa in vigore in Francia, i diversi problemi posti dalla decisione in oggetto, con particolare riferimento a due questioni: il consenso preventivo degli autori all' interruzione pubblicitaria; l' importanza economico-finanziaria del fenomeno "pubblicita' in televisione". Conclude esaminando le possibili soluzioni da adottare per soddisfare tutti gli interessi in gioco.
art. 20 l. 22 aprile 1941, n. 633 App. Roma 15 ottobre 1989
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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