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186778
IDG900904354
90.09.04354 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trevisson Lupacchini Tiziana
Un nuovo intervento delle sezioni unite nella formulazione dell' art. 14 della Convenzione europea di estradizione
Nota a Cass. sez. un. pen. 28 febbraio 1989
Cass. pen., an. 29 (1989), fasc. 10, pag. 1686-1692
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D650; D652
L' A. delinea brevemente il panorama giurisprudenziale in materia di principio di specialita' nei casi di estradizione. Con la sentenza in esame le sezioni unite, pur muovendo dalla premessa, gia' precedentemente formulata, che "le Convenzioni internazionali, quando esistano, restano fonte primaria ed esclusiva di disciplina del procedimento estradizionale e delle sue conseguenti limitazioni sui poteri del giudice dello Stato richiedente", arrivano a stabilire, con particolare riferimento all' art. 14 della Convenzione europea di estradizione, che nell' applicare la regola garantistica della specialita' e' necessario comunque bilanciare i due principi di cui agli artt. 10 e 112 Cost. Questo assunto, secondo l' A., suscita perplessita' in quanto l' equilibrio fra i due principi costituzionali va ricercato non tanto sul piano giuridico, quanto sul piano politico, cioe' in sede di negoziazione dei Trattati internazionali.
art. 13 c.p. art. 661 c.p.p. 1930 l. 30 gennaio 1963, n. 300 art. 14 Conv. Eur. estradizione 13 dicembre 1957
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