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186779
IDG900904355
90.09.04355 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Valentini Reuter Cristiana
Il principio di specialita' dell' estradizione nell' esperienza italiana e tedesca
Nota a Cass. sez. un. pen. 28 febbraio 1989Il principio di specialita' dell' estradizione nell' esperienza italiana e tedesca Nota a Cass. sez. un. pen. 28 febbraio 1989
Cass. pen., an. 29 (1989), fasc. 10, pag. 1692-1698
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D650; D652
L' A. prende le mosse dal contrasto esistente in dottrina e giurisprudenza in materia di applicazione del principio di specialita' nell' estradizione per esaminare la posizione assunta, in tale contesto, dalla sentenza annotata che, corretta nel merito, contiene pero' nella motivazione alcune affermazioni che nell' A. suscitano perplessita'. Alla luce dei principi elaborati dalla dottrina tedesca in materia di presupposti processuali e delle esigenze di garanzia dei diritti della difesa prospettate dalla Corte europea dei diritti dell' uomo, risulta errato il ragionamento attraverso il quale la Suprema Corte giunge ad affermare che il principio di specialita' di cui all' art. 14 della Convenzione europea di estradizione non costituisce un limite temporaneo alla giurisdizione del giudice italiano, come gia' affermato dalle stesse sezioni unite nel 1984, ma una causa di sospensione del procedimento, con automatica sospensione dei termini di prescrizione.
art. 13 c.p. art. 661 c.p.p. 1930 l. 30 gennaio 1963, n. 300 art. 14 Conv. Eur. estradizione 13 dicembre 1957
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