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186780
IDG900904356
90.09.04356 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampietro Franco
Dalla legge "Galasso" alla V.I.A.: la difesa dell' ambiente tra scadenza di termini e pronuncia sulla compatibilita' ambientale
Nota a Cass. sez. un. pen. 15 marzo 1989
Cass. pen., an. 29 (1989), fasc. 10, pag. 1720-1728
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1825; D18801; D540
L' art. 1 quinquies d.l. 312/1985, introdotto con la legge di conversione n. 431/1985, vieta di modificare l' assetto del territorio o di effettuare opere edilizie fino all' adozione, entro il 31 dicembre 1986, da parte delle Regioni, dei piani paesistici e urbanistico-territoriali di cui all' art. 1 bis del d.l. 312 cit. Nella fattispecie il Pretore, procedendo per il reato di cui all' art. 1 sexies l. 431/1985, aveva disposto il sequestro di opera edilizia perche' eseguita in localita' sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilita' stabilito con d.m. 22 maggio 1985 emesso sulla base del c.d. "decreto Galasso" del 21 settembre 1984, annullato dal TAR della Regione Lazio. Il primo decreto, pero', e' stato "recuperato" dall' art. 1 quinquies della l. 431 cit., che ha fatto salvi i c.d. "Galassini" emessi in attuazione del "decreto Galasso". La Cassazione ha respinto il ricorso in quanto il sequestro e' stato disposto su area inclusa fra quelle ove e' in vigore la misura di salvaguardia di cui all' art. 1 quinquies della l. 431, in attesa dell' adozione del piano paesistico. L' A. aderisce alla sentenza, la cui motivazione ricostruisce la storia della l. 431, evidenziando la peculiarita' della nuova disciplina.
art. 1 quinquies d.l. 27 giugno 1985, n. 312 l. 8 agosto 1985, n. 431 d.m. 22 maggio 1985
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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