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186790
IDG900904366
90.09.04366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Paolis Marco
La Corte Costituzionale e l' obiezione di coscienza
Nota a C. Cost. 18 luglio 1989, n. 409 C. Cost. 31 luglio 1989, n. 470
Cass. pen., an. 30 (1990), fasc. 5, pt. 1, pag. 798-803
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5511; D18682
Le due decisioni in nota affrontano due profili della dibattuta questione dell' obiezione di coscienza e del rifiuto del servizio militare di leva. La prima riguarda la disciplina penale contenuta nell' art. 8 comma 2 l. 772/1972, ritenuto costituzionalmente illegittimo a causa della sproporzione fra il disvalore del fatto commesso e la pena in concreto comminata. Poiche' questo orientamento non risulta condiviso dalla giurisprudenza di merito, l' A. auspica un intervento legislativo. La secondo sentenza affronta il problema della maggior durata del servizio militare non armato e di quello civile sostitutivo rispetto a quella del servizio militare armato. La pronuncia della Corte ha riconosciuto l' iniquita' di questo trattamento penalizzante per gli obiettori di coscienza e ha parificato, sotto il profilo della durata, le varie situazioni. Anche in questo caso si attende l' intervento del legislatore.
art. 27 c.p.mil.p. art. 151 c.p.mil.p. art. 8 comma 2 l. 15 dicembre 1972, n. 772 art. 8 comma 3 l. 15 dicembre 1972, n. 772 art. 5 comma 1 l. 15 dicembre 1972, n. 772
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