| Riassumendo, la possibilita' di qualificare "procedimenti" alcuni dei
riti differenziati, e giustificare cosi' l' intitolazione del libro
VI del nuovo codice di procedura penale ai procedimenti speciali
anziche' ai processi speciali, viene a dipendere strettamente dalla
possibilita' di considerare parte integrante del rispettivo rito
speciale l' iniziativa per il giudizio abbreviato pretorile o l'
iniziativa per l' applicazione della pena su richiesta assunte
durante le indagini preliminari dalla persona sottoposta ad esse. Ma
cio' non pare agevolmente sostenibile, visto che, quando il P.M.
dissente, il rito diversificato non puo' dirsi introdotto, mentre, in
caso di consenso, il rito diversificato si incardina da tale momento,
con l' instaurarsi dell' azione penale che da' vita al processo,
chiudendo nel medesimo tempo la fase delle indagini preliminari.
Sembra, dunque, preferibile qualificare tutti i riti differenziati,
in tutte le loro varie estrinsecazioni, come "processi" speciali, a
conferma dell' assetto che contrappone il procedimento, articolato
nelle indagini preliminari, al processo, caratterizzato dalla
formazione dell' accusa con cui si rende ineludibile la pronuncia
giurisdizionale. Alla stregua delle osservazioni svolte, la scansione
profilata sul piano sistematico dalla Relazione al progetto
preliminare puo', anzi, venire ancor meglio precisata, scomponendola,
piu' dettagliatamente, in tre profili: fino a che sono in atto le
indagini preliminari v' e' procedimento; con la formulazione dell'
imputazione ai sensi dell' art. 405 comma 1 le indagini preliminari
sono da considerare chiuse; preclusa con cio' la via dell'
archiviazione, ha inizio il processo.
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