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186840
IDG901004416
90.10.04416 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bafile Carlo
Sulla esecutivita' delle decisioni della Commissione tributaria
Rass. trib., an. 33 (1990), fasc. 9, pt. 1, pag. 645-652
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21804; D21717; D4170; D423
Deve ritenersi in via generale che la decisione della Commissione tributaria di I grado non sia esecutiva. Cio' si spiega con la previsione di altri mezzi di realizzazione provvisoria e si giustifica con l' esclusione nel processo tributario di ogni tipo di tutela cautelare. Per quanto riguarda la riscossione a titolo provvisorio, non si puo' trovarne una giustificazione facendo ricorso alla esecutivita' della decisione: essa rientra infatti nell' ambito dell' esecutivita' legale del credito d' imposta che e' stabilita dalla legge anche indipendentemente dal provvedimento amministrativo e dalla decisione e anteriormente a questi atti.
art. 60 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 40 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 56 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 art. 397 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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