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186860
IDG901004436
90.10.04436 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pozzo Alberto
Il curatore fallimentare e l' obbligo della ritenuta d' acconto
Nota a Comm. Centr. sez. VIII 21 settembre 1989, n. 5573
Dir. prat. trib., an. 61 (1990), fasc. 3, pt. 2, pag. 563-576
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2144; D21801; D31352
Per quanto riguarda l' obbligo a carico del curatore del fallimento di operare la ritenuta di acconto sugli emolumenti versati dall' amministrazione finanziaria, il problema consiste nell' accertare se il curatore fallimentare assuma o meno la qualifica di sostituto d' imposta nei confronti del debitore fallito. L' amministrazione finanziaria propende per la tesi positiva, mentre dottrina e giurisprudenza, compresa la sentenza in rassegna, lo negano. A tale proposito, fanno costante riferimento a principi normativi ormai consolidati, quali la tassativita' dell' elencazione dei soggetti obbligati ad effettuare la ritenuta d' acconto a norma dell' art. 23 d.p.r. 600/1973 e l' attribuzione al curatore fallimentare della natura di organo ausiliario della giustizia e non di rappresentante o sostituto del fallito.
art. 42 l. fall. art. 90 l. fall. art. 3 l. 28 ottobre 1970, n. 801 art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 Cass. 28 ottobre 1980, n. 5777
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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