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186971
IDG901204547
90.12.04547 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Albanese Alessandra
Sulla qualificazione delle piste da sci come bellezze naturali
Nota a C. Cost. 9 giugno 1988, n. 648
Regioni, an. 17 (1989), fasc. 3, pag. 816-829
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18250; D18255
La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo l' art. 16 della legge della Provincia di Trento di approvazione del piano regolatore generale di quel Comune. Tale articolo impone dei vincoli permanenti e non indennizzati all' utilizzazione delle aree destinate a piste sciistiche, sulle quali vieta la costruzione e qualsiasi alterazione dello stato di fatto dei terreni nonche' le recinzioni, provvisorie o definitive, il rimboschimento totale o parziale e la costituzione di qualsiasi ingombro che possa creare ostacolo alla libera discesa. La motivazione si fonda sull' asserita natura paesaggistica dei beni che disciplina. L' A. ripercorre l' itinerario seguito dalla giurisprudenza costituzionale in materia di beni e vincoli paesaggistici per sostenere che la Corte, nella sentenza in esame, non chiarisce il collegamento tra l' asserita natura di bellezza paesaggistica delle aree vincolate e la riserva di destinazione di esse a piste da sci. Come se la destinazione a pista da sci sia essa stessa costitutiva della rilevanza paesistica delle aree.
art. 16 l.p. TN 11 novembre 1968, n. 20
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