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Documento


187092
IDG901504668
90.15.04668 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Danovi Remo
L' azione di rivalsa della Banca nei confronti dei beneficiari dei pagamenti nel caso di conto corrente acceso da persona fallita
Nota a App. Milano 3 marzo 1987
Foro pad., an. 44 (1989), fasc. 3, pt. 1, pag. 323-326
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31330
Secondo la sentenza annotata, e' inefficace, dopo la dichiarazione di fallimento, anche il conto corrente acceso dal fallito. La banca, quindi, deve riversare al fallimento tutto quanto ricevuto, senza tener conto di quanto sia pervenuto a terzi. Tuttavia, la Corte ha ritenuto fondata la domanda di rivalsa della banca nei confronti del terzo prenditore effettivo degli assegni. L' inefficacia del rapporto di conto corrente, infatti, rende privo di causa anche il pagamento effettuato e il terzo e' obbligato alla restituzione nei confronti della banca. L' A. contesta l' applicabilita' dell' art. 44 l. fall. alle rimesse compiute dal fallito sul conto corrente acceso dopo la dichiarazione di fallimento. La sentenza ha perseguito la ricerca di un miglior equilibrio nella sopportazione del rischio.
art. 44 l. fall.



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