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187117
IDG901504693
90.15.04693 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mariconda Vincenzo
Fideiussione "omnibus" e principio di buona fede
Nota a Cass. sez. I civ. 18 luglio 1989, n. 3362
Foro it., an. 114 (1989), fasc. 10, pt. 1, pag. 2763-2771
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30680
A fronte delle due posizioni estreme della piena validita' e vincolativita' della fideiussione omnibus e della nullita' di questo negozio, parte della dottrina ha indicato una soluzione intermedia che, partendo dalla prospettiva della validita' del contratto, ne limita l' operativita' in funzione dell' attuazione de lla regola di buona fede. La pronuncia della Cassazione annotata ha fatto applicazione per la prima volta di questa indicazione. La sentenza non puo' non essere condivisa. Essa, tuttavia, lascia insoluti rilevanti problemi applicativi, in particolare quello dei limiti di operativita' della garanzia in relazione alle regole di comportamento fondate sulla clausola di buona fede.
art. 1956 c.c.



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